CIRCOLARE N. 9/2024. STATUS DI OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO. REQUISITI, BENEFICI, ITER DI RILASCIO E DI GESTIONE DELL’AUTORIZZAZIONE.

Con la Circolare n. 9 del 5 aprile 2024 in tema di Operatore Economico Autorizzato (AEO), pubblicata sul sito internet, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito chiarimenti sui requisiti, benefici, iter di rilascio e gestione dell’autorizzazione in commento. L’intervento di prassi, che abroga e sostituisce la Circ. 36/D/2007, mira a fornire agli Uffici periferici e agli operatori doganali una descrizione organica delle procedure e delle modalità applicative previste dal sistema doganale unionale (formato dal Reg. 952/2013/UE, istitutivo del Codice Doganale dell'Unione - CDU e dalle sue disposizioni integrative quali il Reg. delegato 2015/2446/UE - RD e il Reg. di esecuzione 2015/2447/UE - RE, a cui si affianca il Reg. 2023/1070/UE sulle disposizioni tecniche relative all’utilizzo dei sistemi elettronici per lo scambio e l’archiviazione delle informazioni) in relazione alla gestione dell'autorizzazione AEO e, nel contempo, a dettare istruzioni agli Uffici affinché venga assicurata un'uniformità procedurale e conseguente omogeneità di trattamento verso i soggetti AEO. Nel ricordare che l’autorizzazione AEO viene rilasciata al richiedente – non ai suoi partners commerciali – e che, pertanto, questi è l’unico abilitato a beneficiare dei vantaggi previsti da tale certificazione, la predetta Circolare, tra l’altro, prevede anche minori ostacoli per ottenere la certificazione di operatore economico autorizzato fornendo, inoltre, chiarimenti su reati e infrazioni che ne precludono il riconoscimento.

Possono essere concesse, come previsto dall’art. 38 paragrafo 2 del CDU, due tipologie di autorizzazione:

- AEOC (Semplificazioni doganali): consente al titolare di beneficiare di alcune semplificazioni nel settore doganale (ad es. garanzia globale con ammontare ridotto per obbligazioni doganali già sorte);

- AEOS (Sicurezza): consente al titolare di beneficiare di agevolazioni attinenti alla sicurezza. I due tipi di autorizzazione sono cumulabili quindi, nel caso in cui l’operatore abbia diritto all’ottenimento di entrambe le tipologie di autorizzazione (AEOC e AEOS), viene rilasciata un’unica autorizzazione AEOF (Full).

Nella Circolare n.9/2024 sono riportati anche i principali benefici associati al possesso dell’autorizzazione AEO. Tra questi si evidenziano le agevolazioni riconosciute anche al di fuori dell’Unione europea (d’interesse per gli operatori che effettuano esportazioni) laddove siano stati siglati dalla Commissione europea degli Accordi di Mutuo Riconoscimento AEO (ad oggi Cina, Giappone, Moldavia, Svizzera, Norvegia, USA, Regno Unito)1 . Tali accordi, infatti, prevedono il riconoscimento di benefici riguardanti il settore della sicurezza nel Paese di destinazione.

È importante anche sottolineare che i titolari di autorizzazioni AEO possono avvalersi di vantaggi “indiretti” non espressamente previsti dalla normativa unionale, ma ugualmente rilevanti nell’ambito delle attività degli operatori economici, quali:

- riconoscimento come partner commerciale sicuro;

- migliori relazioni con le altre autorità doganali e le altre autorità pubbliche;

- tempistiche ridotte nelle spedizioni;

- migliore pianificazione;

- migliore servizio ai clienti;

- riduzione dei costi di ispezione dei fornitori;

- migliore cooperazione e comunicazione tra i partner commerciali;

- maggiore sicurezza della catena di approvvigionamento.

Ultima modifica
Mer 12 Giu, 2024